Statuto

del Club Moto d’Epoca Fiorentino

Testo approvato dell'Assemblea dei soci il 19 gennaio 2024

 

Art. 1
Denominazione - sede – durata
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) l’Associazione denominata “Club Moto d’ Epoca Fiorentino – Firenze – C.M.E.F. A.P.S.” (Associazione di promozione sociale) con sede legale nel Comune di Firenze e durata illimitata.

Art. 2
Scopo – finalità e attività

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 Decreto Legislativo 117/2017 (o Codice del Terzo Settore), in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, tra cui:
organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale volte a tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio motoristico di interesse storico e/o collezionistico, con particolare riguardo a quello motociclistico, quali:

– promozione e guida al recupero, restauro e conservazione dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico;
– studio delle tecniche costruttive, dei materiali impiegati, del design, della evoluzione storica e della storia delle competizioni sportive dei veicoli a motore;
– partecipazione e organizzazione di raduni o manifestazioni a carattere motoristico anche in armonia con le direttive e le indicazioni emanate dall’ A.S.I.;
– organizzazione di mostre, seminari o altri eventi culturali per divulgare la conoscenza del patrimonio motoristico;
– promozione e divulgazione delle conoscenze acquisite nel campo del motorismo storico;
– favorire lo scambio di informazioni e di materiale, inerente le attività motoristiche, fra i soci, con terzi e con Club analoghi;
– divulgazione e consulenza in merito ai provvedimenti legislativi emessi per l’uso e la tutela dei veicoli storici;
– costituzione di specifici gruppi di studio idonei ad allargare l’ interesse e la conoscenza dei suddetti argomenti;
– cooperazione con altri Enti e/o Associazioni che hanno le stesse finalità e svolgono attività similari.

Il C.M.E.F. è federato all’Automotoclub Storico Italiano (in seguito A.S.I.) che a sua volta è federato con la Federation Internationale Vehicules Anciens (in seguito F.I.V.A.).
L'associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro.
Tutte le attività sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Sono costitutivi dell’Associazione il giornale notiziario “Il Motociclista“ ed il sito Internet www.clubmotoepocafiorentino.it.
Il Consiglio Direttivo (in seguito C.D.), con propria delibera, può trasferire la sede , purché a Firenze o in Comuni limitrofi, così come può variare il nome del giornale notiziario ed del sito Internet. La prima Assemblea utile ratificherà tali variazioni. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Firenze non comporta variazione dello statuto. Il C.D. può deliberare di avere eventuali Uffici Operativi situati in luoghi opportuni. L’associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche, e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro eventuale individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3
Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L’ Associazione si compone di soci ordinari, onorari e aggregati. I soci ordinari sono tutte le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti, senza scopo di lucro, che condividono le finalità e le attività del CMEF, hanno fatto domanda per iscritto accettandone espressamente lo Statuto mediante conferma con sottoscrizione sulla domanda, sono stati ammessi con delibera del C.D. E sono in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci onorari, scelti fra le personalità italiane ed estere che si siano distinte per particolari meriti nel settore del motorismo sportivo, industriale e istituzionale, sono nominati dal C.D. con delibera motivata e rinnovabile annualmente. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa; la loro quota annuale A.S.I. è a carico del C.M.E.F. se non sono già iscritti all’A.S.I. tramite altri Club federati. I soci aggregati sono tutte le persone fisiche che hanno fatto domanda per iscritto, accettandone espressamente lo Statuto mediante conferma con sottoscrizione sulla domanda, e sono stati ammessi con delibera del C.D. ma sono già iscritte all’A.S.I. tramite altro Club confederato. I soci aggregati non hanno diritto di eleggere o di essere eletti a cariche sociali e pagano la quota sociale decurtata dell’aliquota A.S.I. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda al C.D. che dovrà contenere:

• l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il C.D. delibererà sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del C.D. nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione il C.D. deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. In questo caso chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4
Diritti e obblighi degli associati

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri; a ciascun socio spetta un voto nelle Assemblee. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi salvo quanto stabilito per i soci aggregati all'art. 3;
• esaminare i libri sociali;
• essere informati sulle attività della associazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’associazione, usufruire dei mezzi, delle attrezzature e dei servizi sociali secondo le modalità stabilite dal C.D. e/o dal Regolamento;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti stabiliti dal C.D.;
• astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione o che sia incompatibile con le finalità della stessa;
• Il venire meno a questi doveri può comportare l’adozione dell’esclusione secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente Statuto.

Art. 5
Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per:

• dimissioni: devono essere presentate per iscritto dal socio dimissionario al C.D.; la comunicazione delle dimissioni non esonera il socio dal pagamento della quota relativa all’anno solare in corso;
• morosità: qualora il socio non abbia pagato la quota sociale annuale per due annualità consecutive;
• esclusione: qualora il socio tenga una condotta in contrasto con le finalità e gli interessi dell’Associazione o trasgredisca in modo grave e/o ripetuto alle norme statutarie, ai regolamenti e alle delibere assembleari, il C.D., acquisito il parere del Collegio dei Probiviri (in seguito C.d. P.), delibera, con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, di proporre l’ esclusione del socio in assemblea; la deliberazione dell’Assemblea avviene con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
• decesso.

Art. 6
Quote
Ogni socio ha il dovere di contribuire anche finanziariamente alla vita dell’Associazione mediante la quota sociale annuale, l’eventuale quota di ammissione e i contributi straordinari stabiliti dal C. D.. Il C.D. stabilisce anno per anno l’ entità delle quote da pagare nonché le modalità di pagamento; la quota annuale si riferisce all’anno solare e non può essere suddivisa, restituita, trasferita ad altri e non è rivalutabile. Il socio non in regola con il pagamento delle quote e/o contributi sociali non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee.

Art. 7
Organi
Sono organi dell’ Associazione:

• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo (C .D.);
• il Presidente;
• il Collegio dei Probiviri (C.d. P.);
• il Collegio dei Revisori ( in seguito C.d.R.).

Art. 8
Assemblee
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. Oltre a quanto previsto per legge, l’assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

• indirizzi generali e programmatici dell’Associazione;
• determinazione del numero dei membri del C.D. ed elezione degli stessi;
• elezione e revoca dei membri del C.d. P.;
• elezione e revoca dei membri del C.d. R.;
• approvazione della relazione annuale di programma a consuntivo e a preventivo esposta dal Presidente;
• approvazione del bilancio annuale a consuntivo e a preventivo;
• approvazione e/o modifica dello statuto e del regolamento con le modalità stabilite all'art. 24;
• approvazione e ratifica di ogni altro argomento che il C.D. le sottopone;
• delibera sulle impugnative alle delibere emesse dal C.d.P..
• delibera sulle esclusioni degli associati su impulso del C.D.
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera lo scioglimento con le modalità stabilite all'art. 24;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’ assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’ assemblea può essere convocata su specifica richiesta avanzata da parte di un terzo dei membri del C.D. o da almeno il 10 % dei soci.
L’assemblea straordinaria può essere convocata, alla maggioranza del C.D. o da almeno il 30% dei soci, per deliberare su argomenti non previsti nel presente articolo.
La convocazione dell’assemblea (ordinaria e straordinaria) avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.; l'avviso di convocazione sarà riportato sul sito dell’Associazione e sul giornale notiziario; l’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ ora ed il luogo della riunione. In prima convocazione le assemblee sono valide quando sono presenti la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da fissare in data diversa da quella della prima convocazione, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvo quanto previsto dall’art.24. Le assemblee deliberano validamente a maggioranza dei voti. I soci presenti all’assemblea eleggono, per gestire l’assemblea, un Presidente ed un Segretario che possono essere anche il Presidente ed il Segretario in carica dell’Associazione. Nel caso di assemblea elettiva l’ assemblea elegge i componenti del seggio elettorale composto da un Segretario e da almeno due scrutatori. Gli argomenti trattati alla voce “ Varie ed eventuali “ dell’ordine del giorno possono essere discussi ma non deliberati dall’assemblea. Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale che sarà conservato agli atti.

Art. 9
Diritto di voto
Hanno diritto al voto i soci ordinari iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali, per i soci aggregati valgono le limitazioni di cui all’art.3; il computo dei soci farà riferimento alla data della votazione. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio purché non faccia parte del C.D. Ogni socio può disporre solo di una delega.

Art. 10
Consiglio Direttivo
L’ Assemblea elegge, a scrutinio segreto, fra tutti i suoi soci che si sono precedentemente candidati, i componenti del C. D. che rimane in carica per quattro anni; il numero dei consiglieri, stabilito dall’Assemblea prima dell’elezione dei consiglieri in funzione del numero dei soci, non deve essere inferiore a cinque e non superiore a quindici. Il C.D., nella prima riunione di consiglio dopo l’ assemblea elettiva, elegge a scrutinio segreto fra i consiglieri eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i Commissari tecnici auto e moto, queste ultime tre cariche possono essere assegnate anche a soci non eletti dall’Assemblea per il C.D., nonché può nominare quanti altri ruoli ritenga utili per l’attività dell’Associazione.
Rientra nella sfera di competenza del C.D. tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi:

• eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
• formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
• predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
• deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
• deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

Art. 11
Regole di funzionamento del Consiglio Direttivo
Il C. D. si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Tale convocazione dove essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione. Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto un verbale che viene inviato ai consiglieri, approvato nella successiva riunione del C.D. e conservato agli atti. Il C.D., presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o in loro assenza da un consigliere delegato dal Presidente, delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il C.D. è preposto alla gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, esso ha la facoltà, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dagli indirizzi deliberati dall’Assemblea, di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per attuare le finalità dell’Associazione, per promuoverne l’ incremento e per tutelare gli interessi della stessa. Il C.D. ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’Associazione e deve presentare all’Assemblea ordinaria il rendiconto consuntivo e preventivo annuale. Il C.D. può costituire commissioni esecutive e /o gruppi di lavoro particolari per specifiche attività; la loro finalità, composizione e durata sarà determinata di volta in volta dal C.D.E’ altresì compito del C.D. redigere il Regolamento dell’Associazione. Il Consigliere assente, senza giustificati motivi, per almeno tre volte consecutive alla riunione del C.D. viene considerato dimissionario e il C.D. delibera la sua sostituzione con il subentro del primo socio non eletto all’ultima Assemblea elettiva. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a scrutinio segreto dal C.D. tra i consiglieri eletti dall’Assemblea ed entrambi rimangono in carica per quattro anni. Il
Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione. In caso di suo impedimento o di sue dimissioni, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

Art. 12
Collegio dei Probiviri
Il C.d.P. è composto da tre soci con almeno dieci anni di anzianità associativa, che abbiano compiuto 50 anni di età e non abbiano altre cariche all’interno dell’Associazione. I componenti del C.d.P. sono eletti dall’Assemblea, rimangono in carica per quattro anni, fra loro nominano un Presidente. Il C.d.P. può esser chiamato in causa o dal C.D. o da qualsiasi socio per dirimere eventuali controversie tra gli associati o tra i soci e gli Organi dell’Associazione. Previo tentativo di conciliazione il C.d.P. delibera a maggioranza dei suoi componenti e in piena autonomia. Le sue delibere sono comunicate al Presidente, al C.D. e ai diretti interessati e sono immediatamente esecutive. Avverso le sue delibere gli interessati possono proporre impugnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dinanzi l’ Assemblea dei soci.

Art. 13
Collegio dei Revisori
Il controllo dell’amministrazione dell’Associazione è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ed affidato al C.d.R. composto da due soci, con idonea capacità professionale, eletti dall’Assemblea; questi rimangono in carica per quattro anni come le altre cariche elettive. Il C.d.R. deve controllare la correttezza della gestione economica dell’Associazione nel rispetto delle norme contenute nello statuto e/o nel regolamento nonché devono operare secondo quanto previsto dal C.C.
Qualora fra i soci non ci siano persone con caratteristiche tali da coprire questa carica l’ assemblea può nominare anche professionisti esterni.

Art. 14
Incarichi elettivi
Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e, pertanto, non sono remunerate salvo il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità previste dal Regolamento. Le candidature per ricoprire le varie cariche sociali elettive devono essere proposte dai soci interessati per iscritto, con la specifica del ruolo, e devono essere depositate presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva. In caso di dimissioni, esclusione, decesso o altro motivo di cessazione dalle cariche sociali elettive l’integrazione nella carica avverrà, con delibera del C.D. attingendo ai primi dei non eletti. Il Consigliere surrogato rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale. Qualora il membro mancante fosse un consigliere con una carica specifica il C.D., dopo la cooptazione, provvederà ad assegnare la carica vacante ad uno dei consiglieri.

Art. 15
Amministrazione
L’anno finanziario comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. La gestione amministrativa deve svolgersi nei limiti dell’apposito conto preventivo. Per ciascun esercizio viene redatto apposito bilancio, secondo gli schemi previsti dal Codice del Terzo Settore, ed approvato secondo quanto stabilito nel successivo art. 19.È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16
Patrimono
Il patrimonio dell’Associazione può essere di tipo immobiliare, mobiliare e liquido, deve essere gestito in base al tipo e alle caratteristiche del bene e deve sempre essere utilizzato per il perseguimento degli scopi istituzionali.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto, su proposta del C.D. ratificato dall’Assemblea straordinaria, ad Enti, Associazioni e/o Fondazioni che abbiano le stesse caratteristiche, di cui all’art.1, e le stesse finalità enunciate all’art. 2.

Art. 17
Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art. 16, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18
Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 19
Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal C.D., viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20
Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:

• libro degli associati, tenuto a cura del C.D.
• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del C.D;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.D., tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, facendone richiesta per iscritto al C.D., che dovrà metterli a disposizione del richiedente entro trenta giorni dalla richiesta; i libri potranno essere consultati esclusivamente nella sede sociale.

Art. 21
Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 22
Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 23
Regolamento
Il regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività dell’Associazione nello spirito e nei limiti imposti dal presente Statuto. Il regolamento, redatto dal C.D. e da esso approvato, diventa operante solo dopo la ratifica da parte dell’Assemblea dei soci. Il C.D. può apportare al regolamento tutte le modifiche che riterrà opportune, votandole a maggioranza; tali modifiche per motivi di funzionalità ed urgenza e con l’obbligo di espressa motivazione, potranno divenire immediatamente operanti purché adeguatamente pubblicizzate e possono rimanere tali fino alla ratifica della prima Assemblea utile successiva alla delibera di modifica.

Art. 24
Modifiche statutarie e/o del regolamento, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Ogni modifica dello statuto deve essere discussa e approvata dall'Assemblea. I soci devono essere preventivamente informati delle modifiche statutarie e, per tanto, le proposte di modifica dello statuto devono essere riportate sul sito dell’Associazione e sul giornale notiziario almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.
Per le modifiche statutarie l’assemblea in prima convocazione delibera a maggioranza dei voti espressi che devono essere in numero non inferiore al 50%+1 degli iscritti; in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti espressi che devono essere in numero non inferiore al 10% degli iscritti; in terza convocazione delibera a maggioranza dei voti espressi che devono essere in numero non inferiore al 5% degli iscritti.
Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione può essere deciso solo da una Assemblea straordinaria dei soci convocata per questo scopo e per definire la devoluzione del suo patrimonio; la delibera, mediante voto segreto dei presenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, è valida solo quando è presente almeno il 50%+1 dei soci in prima convocazione ovvero il 30% dei soci in seconda convocazione o il 20% in terza convocazione. Lo scioglimento potrà avvenire solo dopo che siano state portate a compimento le attività eventualmente in corso e il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione che abbia le stesse caratteristiche di cui all’art.1 e le finalità enunciate all’art. 5 o a Enti di pubblica utilità. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano le stesse caratteristiche di cui all’art.1 e le finalità enunciate all’art. 2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25
Disposizioni finali e rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le norme del Vigente Codice Civile in materia.